Con la sentenza del 16 ottobre 2025 (C-218/24), la Corte di giustizia UE ha stabilito che gli animali da compagnia rientrano nella nozione di “bagagli” secondo l’art. 17 della Convenzione di Montreal del 1999.
La decisione nasce dal caso di una passeggera che aveva perso il proprio cane durante il trasporto in stiva. La Corte ha precisato che, non potendo essere considerati né persone né merci, gli animali ricadono nella categoria residuale dei bagagli, con responsabilità del vettore soggetta ai limiti risarcitori dell’art. 22 della predetta Convenzione, salvo dichiarazione speciale al check-in per aumentare il massimale.
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