Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10392 del 12 novembre 2025, ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia di appalti privati: l’abbandono del cantiere, le interruzioni ingiustificate dei lavori e il mancato completamento delle opere costituiscono grave inadempimento dell’appaltatore.
Secondo il Tribunale di Napoli, tali condotte sono sufficienti a giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., riconoscendo al committente il diritto di ottenere anche la restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto al valore effettivo delle opere realizzate.
La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la continuità e la regolarità dell’esecuzione rappresentano obbligazioni fondamentali dell’appaltatore, la cui violazione incide in modo irreparabile sull’equilibrio contrattuale.
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